Il S.I.M.S. è una libera associazione fra giovani medici chirurghi e medici in formazione specialistica, aconfessionale, apartitica e senza finalità di lucro, che
si propone di dare un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici e dei medici in formazione, specialistica, continua e permanente, ai profili etici e sociali della professione medica, alla crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche; il tutto promuovendo relazioni operose fra le professionalità mediche Italiane e di ogni nazionalità, fra i medici e la società civile; svolge inoltre attività nei settori dell’istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della ricerca scientifica di particolare interesse.
Ufficio Nazionale – via Parlavecchio, 3 c/o Complesso didattico Aule Nuove – Policlinico Universitario “P. Giaccone” 90127 Palermo
ART: 1
L’Associazione si identifica con
l’acronimo S.I.M.S., accompagnato o meno dalla denominazione esplosa di
Segretariato Italiano Medici (e) Specializzandi.
Il simbolo è rappresentato da
due serpenti stilizzati con le spire raccolte attorno ad un asse verticale. Gli
organi direttivi vigilano per la tutela delle identità dell’Associazione, della
sua denominazione, dell’utilizzo di essa e del simbolo grafico.
FINALITA’
ART: 2
Il SIMS è una libera associazione fra giovani
medici chirurghi e medici in formazione specialistica, aconfessionale,
apartitica e senza finalità di lucro, che rifugge da ogni impostazione
ideologica e preordinata della vita; considera la diversità culturale non un
limite ma un punto di partenza per sviluppare, attraverso il confronto
permanente, vissuto nella realizzazione di attività comuni, una solida coscienza
civica ed agisce nel
pieno rispetto delle norme nazionali e, all’occorrenza, internazionali.
Il S.I.M.S. si propone di dare
un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici e dei medici in
formazione, specialistica, continua e permanente, ai profili etici e sociali
della professione medica, alla crescita intellettuale, professionale,
deontologica delle nuove classi mediche; il tutto promuovendo relazioni operose
fra le professionalità mediche Italiane e di ogni nazionalità, fra i medici e la
società civile; svolge inoltre attività nei settori dell’istruzione medica
generale e specifica, della formazione sociale e medica, della ricerca
scientifica di particolare interesse.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il S.I.M.S.:
· effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla
situazione sanitaria e assistenziale del paese con particolare attenzione
all’evoluzione normativa permanente in tema di organizzazione sanitaria.
· discute e sollecita discussioni sulla formazione
professionale del medico, sul suo ruolo sociale e civile.
· agevola e promuove interrelazioni culturali e
professionali tra medici della Comunità Europea e dei paesi terzi, attraverso
l’organizzazione di conferenze, seminari tavole rotonde e di progetti di
mobilità internazionale
·
collabora coi
mezzi di divulgazione scientifico-professionale.
· si muove all’interno della comunità civile e delle
forze sociali in genere.
SEDE
ART: 3
Il S.I.M.S. ha sede legale in
Palermo, presso il Complesso Didattico aule Nuove del Policlinico Universitario
“Paolo Giaccone”, via Parlavecchio, 3.
La sede legale dell’associazione
è denominata Ufficio Nazionale.
DURATA
ART: 4
Il S.I.M.S. ha durata
indeterminata, ovvero fino all’intervento di cause di scioglimento, volontario o
legale. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio della stessa
verrà devoluto ad altra
organizzazione avente le stesse finalità o altresì ad Onlus.
RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART: 5
I soci del SIMS si dividono in
· Soci Ordinari
· Soci Sostenitori
· Soci Onorari
5.a Può rivestire la qualità di
Socio Ordinario qualunque medico chirurgo.
5.b Può rivestire la qualità di
Socio Sostenitore un qualsiasi individuo privato interessato a sostenere
l’associazione
5.c Possono essere designati
come soci onorari coloro che dal Congresso Nazionale siano ritenuti
particolarmente meritevoli nei confronti del S.I.M.S. nell’ambito delle finalità
associative.
ART: 6
Soci Sostenitori e Soci Onorari
possono partecipare alle riunioni del Congresso Nazionale e delle SSLL senza
diritto di voto o di candidatura.
OBBLIGHI DEI SOCI
ART: 7
7.a Il Socio ordinario è tenuto:
· a corrispondere la relativa quota associativa per ogni
anno solare.
· ad osservare i principi e le finalità del S.I.M.S.
· a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti
all’attività associativa che siano legittimamente emanate.
· ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al
prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.M.S.
7.b Il Socio sostenitore é
tenuto:
· a corrispondere la relativa quota associativa
· ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al
prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.M.S.
7.c Il Socio Onorario è tenuto
· ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al
prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.M.S.
DIRITTI DEI SOCI
ART: 8
I soci hanno diritto a
partecipare alle iniziative del S.I.M.S. adottate dalle Sedi Locali e non,
nell’ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e
previste dalle stesse.
ORGANI
ART: 9
Sono organi del S.I.M.S.:
la Sede Locale (SL)
il Congresso Nazionale (CN)
il Consiglio Nazionale (CN)
Il Consiglio Esecutivo (CE)
LA SEDE LOCALE
ART: 10
Rappresenta la unità elementare
dell’associazione.
Individua la propria sede
preferibilmente presso l’Ateneo di riferimento.
ART: 11
La Sede Locale svolge la propria attività in riferimento ai principi del S.I.M.S., alle
raccomandazioni degli Organi Direttivi, e sulla base delle decisioni di volta in
volta adottate dai propri membri; accetta i controlli disposti legittimamente
dagli Organi Direttivi.
ART: 12
La Sede Locale:
· si fa riconoscere ufficialmente dalle Autorità
Accademiche dell’Ateneo di riferimento e dalle istituzioni locali;
· promuove la conoscenza delle attività ed iniziative del
S.I.M.S. presso la popolazione medica.
· cura la realizzazione di tali attività nel rispetto
delle Leggi Vigenti, delle disposizioni statutarie, delle decisioni
legittimamente assunte dal C.E. e dal C.N..
ART: 13
La Sede locale nasce su
iniziativa di almeno dieci medici che abbiano i requisiti soggettivi per
assumere lo STATUS di Soci Ordinari e che ne facciano richiesta al Consiglio
Nazionale. Quest’ultimo, verificata la legittimità della procedura, riconosce
ufficialmente la Nuova Sede Sperimentale (SS) e l’ammissione dei promotori allo STATUS di soci
ordinari.
Nel primo Congresso Nazionale
successivo, nulla ostando, e verificata la regolarità delle procedure, la Sede
Sperimentale viene a tutti gli effetti riconosciuta come Sede Locale su consenso
dei 2/3 dei voti.
Solo dopo tale riconoscimento la
Sede Locale ha diritto di voto al Congresso Nazionale.
ART: 14
Conseguito lo STATUS di Sede
Locale, questa si attribuisce un’organizzazione formale riassumibile nei
seguenti punti:
- istituzione dell’Organo
Direttivo costituito dalla Commissione Locale (CL), a sua volta composta
dall'incarico Locale (IL), dall’Amministratore Locale e dai responsabili locali
dei vari settori di attività decisi in sede di Congresso Nazionale e descritti
nel Regolamento interno.
-riunione in assemblea plenaria
dei soci della Sede Locale.
ART: 15
I membri della CL sono eletti a
maggioranza semplice tra i Soci Ordinari; ogni Sede Locale dovrà esprimere un
Incaricato Locale e un Amministratore Locale, ivi inclusa la C.L. completa,
entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso, registrare l’elezione e
comunicarla all’Ufficio Nazionale al più presto e comunque non oltre il 15
gennaio dell’anno successivo.
ART: 16
Il grave ritardo nella nomina o
nella trasmissione dei nominativi degli eletti costituisce motivo di decadenza
dalle nomine ed, ove venisse pregiudicata la funzionalità della Sede Locale, la
sua soppressione, disposta dal CN.
Lo scioglimento della Sede
Locale sarà reso esecutivo automaticamente se:
- Non perverrà all’Ufficio
Nazionale alcun verbale di elezione della C.L. entro e non oltre il 15 gennaio
dell’anno successivo all’elezione della C.L.
- La sede al 31 dicembre non
avrà almeno 10 nuovi scritti effettivi e documentati.
Possono candidarsi alle cariche
della CL i soci ordinari della SL che abbiano collaborato attivamente nell’anno
precedente alla candidatura.
Nel caso non si candidi nessun
membro che abbia collaborato nel corso dell’anno, si dà la possibilità di
candidarsi a qualunque socio ordinario della sede locale.
Nel momento in cui la sede
locale abbia una commissione locale composta esclusivamente da persone che non
hanno mai collaborato in precedenza, viene automaticamente considerata sede
locale sperimentale.
ART: 17
Le cariche della CL, gratuite,
sono annuali con riferimento all’anno solare e non possono essere rivestite per
oltre quattro anni, qualora sia presente un nuovo candidato.
ART: 18
Le varie cariche in seno alla CL
possono essere conferite anche cumulativamente alla stessa persona, ma la CL non
può essere costituita da un numero di membri inferiori a due.
ART: 19
L’Incaricato Locale rappresenta
a tutti gli effetti la Sede Locale verso il S.I.M.S. ed i terzi in genere e nel
territorio per quanto riguarda le sue specifiche competenze.
ART: 20
L’Amministratore Locale cura che
tutti i movimenti economici della SL siano registrati su apposito libro,
disponibile per l’esame da parte di ogni socio e del CN. L’AL ha responsabilità
della esecuzione di tutti i movimenti finanziari della S.L., di tutte le
procedure connesse a tali movimenti e della conservazione del libro contabile
della Sede Locale.
ART: 21
Qualora non fosse possibile
procedere al rinnovo della carica di Incaricato locale, l’incaricato uscente,
ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, altro membro della CL oppure due
soci devono notificare la situazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso al
CN che, valutate le circostanze, può concedere una proroga di un mese prima di
dichiarare lo scioglimento della Sede locale.
ART: 22
Le dimissioni o la decadenza
dalle cariche in seno alla CL devono essere comunicate alla CL ed al CE senza
indugio e per iscritto con preavviso di 30 giorni.
La sostituzione dovrà avvenire
entro 30 giorni dalla data di decadenza della carica: il nuovo membro durerà in
carica fino alla scadenza ordinaria annuale della carica.
ART: 23
La CL si riunisce almeno 4 volte
l’anno, su iniziativa dell’IL, o, di almeno i 2/3 della CL. La riunione sarà
valida se parteciperanno almeno i 2/3 dei componenti.
Le decisioni sono adottate a
maggioranza semplice.
L’IL cura di fare constare le
riunioni di CL attraverso verbalizzazioni su apposito libro.
Ogni membro della CL ha diritto
ad un voto.
ART:24
I Soci Ordinari della Sede
Locale si convocano in Seduta Plenaria Ordinaria per l’approvazione del conto di
gestione ed il rinnovo delle cariche. La CL è tenuta alla convocazione della
suddetta assemblea mediante affissione nel luogo abitualmente utilizzato a tal
scopo.
Le convocazioni sono diramate
con un anticipo di giorni 7.
Le delibere sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti.
Ogni Socio Ordinario ha diritto
ad un voto. Incaricato Locale ed Amministratore Locale non hanno diritto di voto
sull'approvazione del bilancio.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART: 25
I membri del CL che vengono a
conoscenza di comportamenti indebiti da parte di soci locali o di altri membri
del CL ne danno immediata segnalazione al CE che, invitato l’interessato alle
giustificazioni del caso, può disporre la sospensione immediata del vincolo
associativo. In caso di urgenza, la CL (o il CE se la fattispecie riguarda un
membro della CL) possono adottare provvedimento di sospensione fino alla
decisione definitiva in sede di Congresso Nazionale.
ART:26
Qualora la CL non ottemperi ai
deliberati degli Organi sovraordinati, il CE può decretare l’applicazione di uno
dei seguenti provvedimenti disciplinari:
· stato di osservazione: la CL in stato di osservazione
può continuare a svolgere le proprie attività ma è tenuta ad inviare ogni mese
un dettagliato rapporto organizzativo e finanziario al CE; non ha diritto di
voto al Congresso Nazionale fino alla revoca dello stato di osservazione; deve
inviare tutti i fondi esistenti e quelli riferiti all’Amministratore Nazionale
che invierà mensilmente fondi per l’organizzazione locale controllando le spese
se lo stato di osservazione è stato applicato per motivi finanziari.
· Sospensione a tempo indeterminato degli incarichi di
tutta la CL: in questo caso la SL di appartenenza non ha diritto di voto al
Congresso
· Revoca permanente della CL: l’assemblea dei soci può
provvedere ad eleggere una CL sostitutiva ed in tal caso può partecipare al
successivo Congresso, nonché svolgere la consueta attività sociale.
ART:27
IL CE può disporre di svolgere
attività ispettiva presso le SSLL per conto del CN, preferibilmente nelle
persone di presidente ed un altro componente del CE, riferendone quindi per
iscritto.
CONGRESSO NAZIONALE
ART: 28
Il Congresso Nazionale é
l’organo consultivo e deliberante del S.I.M.S.
Si celebra almeno una volta
all’anno, non oltre il mese di gennaio.
ART: 29
Il Congresso Nazionale é
convocato dal Presidente a seguito di delibera del CE. La convocazione è fatta
per iscritto o per fax ed indirizzata a tutte le SL, almeno quindici giorni
prima della data unica di celebrazione.
ART: 30
Partecipano al Congresso
Nazionale:
1) i componenti il Consiglio
Nazionale (d’ufficio)
2) gli incaricati locali ed i
membri della CL
3) in qualità di osservatori:
gli ulteriori collaboratori delle SSLL, tutti gli associati e studenti in
medicina e chirurgia in genere.
Gli osservatori dovranno uscire
dalla sessione plenaria in occasione di votazioni o elezioni.
ART: 31
Ogni Sede Locale esprime un voto
attraverso il proprio Incaricato o proprio iscritto che sia munito di delega
scritta dell’IL: la delega deve fare espresso riferimento alla Assemblea cui
partecipare.
Qualora una o più sedi
esibiscano un numero di associati quintuplo rispetto al numero medio di
associati in tutte le sedi è possibile introdurre il presidio del voto pesato.
ART: 32
La Sede Locale presente al Congresso può delegare per iscritto altra Sede Locale, a sua
volta presente, per esprimere il voto: a condizione che siano indicati
l’argomento su cui votare ed il voto da esprimere.
Non è ammessa più di una delega.
ART: 33
Sono escluse dal voto le sedi
locali che:
· non abbiano presentato relazione delle attività svolte.
· il cui amministratore non abbia presentato
all’Amministratore nazionale, entro il termine stabilito, il bilancio consuntivo
debitamente compilato in forma amministrativa (colonna “entrate”, colonna
“uscite” e “saldo totale”).
ART: 34
Il Congresso Nazionale è
validamente costituito, in prima convocazione, qualora risultino presenti i 2/3
dei rappresentanti delle sedi locali, o, in seconda convocazione, qualora
risulti presente la maggioranza semplice di esse.
ART:35
Ogni partecipante al Congresso
che dovesse rendersi responsabile di azioni scorrette che ledano i principi
dell’Associazione o di uno qualsiasi dei suoi membri può incorrere nei
provvedimenti disciplinari disposti dal Presidente del Congresso.
ART:36
a. Nell’Assemblea annuale il
Congresso delibera in ordine a:
· approvazione bilancio consuntivo;
· determinazione quote associative, che non sono
trasmissibili;
· nomina dei componenti il Comitato Esecutivo ed il
Consiglio Nazionale
· modifiche statutarie.
b. Le riunioni del Congresso
Nazionale sono verbalizzate contestualmente sull’apposito libro (dei Verbali
assembleari del Congresso Nazionale) ad opera del Segretario indicato dal
Presidente in carica e presiedute da quest’ultimo. Copia dei verbali viene
depositata nell’archivio nazionale istituito presso l’ufficio nazionale.
ART: 37
Le candidature per
l’organizzazione e la realizzazione del Congresso Nazionale devono essere
presentate in seduta plenaria al Congresso dell’anno precedente, accompagnate da
un calendario di massima che deve essere approvato in tale sede.
Ove questo non si verifichi
devono essere presentate al CN e da questo approvate.
CONGRESSO STRAORDINARIO
ART: 38
Previa richiesta del Consiglio
Nazionale e di almeno i 2/3 delle sedi locali, il Presidente può convocare il
Congresso Straordinario in seduta straordinaria. Il Congresso Nazionale in
seduta straordinaria ha potere deliberante limitatamente alle modifiche dello
statuto o alla conclusione definitiva dell’attività dell’associazione o alla
esclusione di un associato.
CONSIGLIO ESECUTIVO
ART: 39
Il Consiglio Esecutivo (CE) è
formato dal Presidente, dal Segretario Generale, dall’Amministratore Nazionale e
dal Vice – Presidente.
ART: 40
Le sue riunioni sono trascritte
in apposito verbale (sul Libro delle Adunanze del Comitato Esecutivo) ad opera
del Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro
componente.
ART: 41
Le riunioni sono indette dal
Presidente senza formalità particolari, ovvero, in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vice – Presidente o dal Segretario Generale o
dall’Amministratore Nazionale.
Sono valide le riunioni alle
quali siano presenti tutti i componenti; le delibere sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
CONSIGLIO NAZIONALE
ART: 42
Il Consiglio Nazionale (CN) è
formato dai membri del CE e dai Coordinatori Nazionali
ART: 43
Le sue riunioni sono trascritte
in apposito verbale (sul Libro delle Adunanze del Consiglio Nazionale) ad opera
del Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro
componente.
ART: 44
Le riunioni sono indette dal
Presidente senza formalità particolari, ovvero, in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vice – Presidente, dal Segretario Generale o
dall’Amministratore Nazionale.
Sono valide le riunioni alle
quali siano presenti almeno i due terzi dei componenti; le delibere sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
E’ necessaria la presenza
dell’Amministratore perché il CN prenda decisioni di carattere economico-
finanziario.
ART: 45
Il Consiglio Nazionale ha la
responsabilità gestionale dell’Associazione, eventualmente sulla falsariga degli
indirizzi generali del Congresso Nazionale.
CARICHE NAZIONALI ED ATTIVITA’
ART: 46
Tutte le cariche sono gratuite
ed annuali, e non possono essere rinnovate per oltre quattro esercizi annuali,
non godono infine del diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.
ART: 47
Il Presidente
· E’ Organo esecutivo, che rappresenta a tutti gli
effetti il SIMS verso gli Associati, le SSLL i terzi in genere.
· Ha la responsabilità di mettere in esecuzione le
delibere del Consiglio nazionale, all’occorrenza delegando per singoli atti
altri membri del Consiglio Nazionale;
· Suo compito è sottoscrivere convenzioni e contratti su
mandato del CN
· Ha il compito di promuovere e divulgare informazioni
riguardanti il SIMS volte a migliorarne le attività, utilizzando i diversi mezzi
di comunicazione a disposizione.
· E’ anche compito del presidente orientare l’attività
delle singole sedi locali mediante una collaborazione diretta e coordinata con
il Segretario Generale
·
Nomina il Vice
–Presidente
·
Nomina l’Ufficio
di Presidenza.
ART: 48
Il Vice –Presidente
·
È nominato dal
Presidente
·
Sostituisce il
Presidente in caso di sua indisponibilità o su mandato
·
Coordina l’Ufficio
di Presidenza
ART: 49
Il Segretario
· Ha la cura dei verbali delle Adunanze del Comitato
Esecutivo e Consiglio Nazionale e dei relativi Libri.
· Promuove, di intesa con il Presidente, tutte le
iniziative idonee a potenziare l’attività dell’Associazione.
· Ha la responsabilità, insieme al Presidente, dei
contatti con i veicoli di informazione.
· Coordina le attività fra le SSLL, fra le SSLL ed il CN.
· Veicola verso le SSLL tutti gli indirizzi programmatici
deliberati dal CN.
ART: 50
L’Amministratore Nazionale
· Ha la responsabilità della gestione economica
dell’Associazione e della redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da
portare all’approvazione del CN e, successivamente, all’approvazione del
Congresso Nazionale.
· E’ fatto divieto assoluto di distribuire gli utili di
gestione che devono essere compresi nel bilancio di previsione dell’anno
seguente per lo svolgimento di attività proprie dell’associazione
· Ha la firma esclusiva per ogni operazione, verso
associati, SSLL e terzi in genere, che comporti, anche potenzialmente,
obbligazioni patrimonialmente rilevanti.
ART: 51
Sono membri del Consiglio
Nazionale e coordinano le attività nei rispettivi settori di competenza:
·
il Responsabile
Nazionale per la mobilità internazionale
·
il Responsabile
Nazionale per la formazione specialistica
·
il Responsabile
Nazionale per la medicina sociale
ART: 52
Le Attività dell’associazione
coordinate, decise e confermate ogni anno in sede di congresso nazionale o
organizzate come Attività Sperimentali durante l’anno previa approvazione da
parte del CN sono coordinate dai Coordinatori Nazionali e dai Responsabili
Nazionali di attività o progetti eletti in sede di Congresso nazionale per i cui
compiti diritti e doveri ci si rifà al regolamento interno dell’Associazione
MODIFICHE ALLO STATUTO E
REGOLAMENTO INTERNO
ART: 53
Le modifiche a singoli articoli
dello Statuto possono essere apportate in ogni Congresso Nazionale tramite
mozioni e successive votazioni.
Devono essere Presentate al CN
quindici giorni prima dell’apertura del Congresso.
E’ necessaria una maggioranza
dei 2/3 dei voti per l’approvazione delle singole mozioni.
ART: 54
Il presente Statuto viene integrato da un
Regolamento Interno che regolamenta più dettagliatamente il funzionamento
dell’Associazione; esso viene stilato dal C.N. quale primo atto ufficiale.