Didattica

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Bandi concorso Scuole di Specializzazione A.A. 2009/2010
di walter del 23/2/2010 - 0:43

In questa pagina trovate i link ai Bandi di Concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Anno Accademico 2009/2010 pubblicati da tutte le Università.

MESSINA

PERUGIA

GENOVA

VERONA

SIENA

UDINE

L'AQUILA

BOLOGNA

NAPOLI SUN

NAPOLI Federico II (a fondo pagina)

PISA

VARESE INSUBRIA

CATANIA

ANCONA – Università Politecnico Marche

MILANO

FIRENZE

SASSARI

CAGLIARI

TORINO

PAVIA

PIEMONTE ORIENTALE (NOVARA)

CATANZARO

PADOVA

TRIESTE

FOGGIA

MILANO SAN RAFFAELE

ROMA CAMPUS BIOMEDICO

PALERMO

BARI

PARMA

FERRARA

BRESCIA

TOR VERGATA

MODENA

CHIETI

CATTOLICA

MILANO BICOCCA

SAPIENZA

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Bandi concorso accesso specializzazione A.A. 2008/2009
di walter del 7/4/2009 - 16:06

NAPOLI SUN

NAPOLI Federico II

PALERMO

PERUGIA

CAGLIARI

BARI

PADOVA

PISA

GENOVA

TOR VERGATA

BOLOGNA

MESSINA

CATANIA

TORINO

MODENA

FERRARA

MILANO

FIRENZE

CATTOLICA

SASSARI

PAVIA

VERONA

VARESE INSUBRIA

NOVARA

SIENA

BRESCIA

UDINE

MILANO BICOCCA

CATANZARO

PARMA

FOGGIA

ANCONA

TRIESTE

CHIETI

SAPIENZA1 E 2

L'AQUILA

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NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
di walter del 21/3/2009 - 9:15

LINEE DI INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

A cura dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico-Specialistica

(VERSIONE 5 MARZO 2009)

Il nuovo ordinamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è finalizzato al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale fondata su una solida base scientifica.

I nuovi ordinamenti si caratterizzano nella loro impostazione sotto numerosi aspetti rispetto agli ordinamenti attuali. Meritano di essere segnalati i seguenti punti, che verranno successivamente sviluppati nella relazione generale:

a) Coerentemente all'impostazione professionalizzante, un peso preponderante è
assegnato alle attività formative che caratterizzano la specificità della Scuola.
Oltre due terzi dell'impegno orario dello specializzando sono riservati alle attività
pratiche professionalizzanti.

b) Un terzo dell'impegno complessivo dello specializzando è riservato alle attività
formative didattiche, onde assicurare una solida preparazione scientifica. Alla
didattica interattiva è assegnato un peso preponderante rispetto alla didattica
formale, al fine di assicurare l'acquisizione critica del sapere attraverso un
impegno personalizzato e attivo dello specializzando.

c) Le attività formative, didattiche e professionalizzanti, sono articolate in un rapporto integrato e continuativo, durante tutto il percorso della Scuola. In particolare, in armonia con l'impostazione della Scuola, non è prevista una distinzione né una cesura tra la cosiddetta formazione di base e la formazione pratica professionalizzante.

d) Per gruppi di Scuole omogenee è stato individuato un ambito di saperi comuni
denominato tronco comune, inteso come complesso fondamentale di saperi che
valga a supportare e integrare le attività formative specifiche di ciascuna
tipologia.

e) L'attività formativa è affidata a docenti universitari e docenti operanti in
strutture non universitarie inserite nella rete della Scuola. Particolare importanza è assegnata alla funzione tutoriale articolata in tre figure distinte: a) docente-tutore ad personam; b) docente-tutore di gruppo; c) specializzando-tutore.

f) La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali le
prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (discussione della tesi di
specializzazione integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti-
tutori).

g) A ciascuna Scuola è assegnata una autonomia funzionale e organizzativa, con
afferenza alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'integrazione in una rete
formativa di strutture universitarie ed extra universitarie, proporzionata al
numero degli specializzandi e adeguata al conseguimento di un completo
addestramento professionale, secondo gli obiettivi formativi della Scuola.


ASPETTI GENERALI

AREE E CLASSI

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono state ripartite in tre aree:
Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici.
Per motivi di opportunità operativa l'Area dei Servizi Clinici è stata suddivisa in
due sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici e sotto-area
dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica.
Per alcune Scuole si è ritenuto opportuno proporre denominazioni diverse da
quelle attuali più aderenti agli obiettivi formativi, al profilo professionale e ai
nuovi ordinamenti didattici. In armonia con l'impostazione della riforma
universitaria (D.M. 509/99), nell'ambito delle singole aree le Scuole sono
aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle
risorse strutturali, didattiche, assistenziali. Per la costruzione delle Classi e degli
Ordinamenti Didattici sono stati adottati i criteri seguiti per le Lauree e le Lauree
Specialistiche.

2. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo professionale dello
specialista con i relativi obiettivi formativi e i corrispondenti percorsi didattici
funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità
professionali.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista è richiesta l'acquisizione di 300
Crediti Formativi Universitari (CFU), con i quali è quantificato l'apprendimento
nei cinque anni di corso (o 360 per i percorsi formativi delle Scuole articolate in
sei anni di corso) e qualificato da un Diploma Supplement che certifica le abilità
acquisite.

4. Le attività formative sono finalizzate a perseguire gli obiettivi caratterizzanti il
profilo professionale dello specialista e strutturate in adeguati percorsi didattici.
Le attività formative indispensabili per conseguire il titolo sono distinte in: Attività
di base, di regola comuni a tutta la Classe; in Attività caratterizzanti, a loro volta
distinte in attività comuni della classe e attività specifiche della singola tipologia;
in Attività formative affini e integrative; in Attività elettive, a scelta dello studente;
in Attività formative dedicate alla prova finale. Per assicurare una più ampia
flessibilità, sono previste anche altre Attività formative da definire nelle singole
sedi.

5. Le attività formative indicate al punto 4 sono organizzate in ambiti di saperi
omogenei, sia per la didattica formale che per la didattica professionalizzante. I
saperi sono individuati e indicati con i corrispondenti settori scientifìco-
dìsciplìnari.

6. Per ciascuna classe, e ovunque necessario o opportuno, è stato individuato un ambito di saperi comuni, denominato tronco comune, inteso come complesso fondamentale di saperi che valga a supportare e integrare le attività formative specifiche per ciascuna tipologia. La strutturazione del tronco comune tiene conto delle diverse esigenze delle tre Aree specialistiche (Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici) e, nell'ambito delle singole aree, anche delle caratteristiche proprie di ciascuna classe di Scuole omogenee. Ciò vale in modo particolare per l'Area dei Servizi Clinici, nella quale sono previsti schemi di tronco comune differenziati. Per ciascun tronco comune è identificato il Docente Coordinatore: nell'Area Medica e nell'Area Chirurgica il coordinatore va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia Generale, che sono le discipline "madri" da cui derivano le diverse specialità mediche e chirurgiche; nell'Area dei Servizi Clinici il coordinatore corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. In rapporto con le diverse necessità formative il Coordinatore si avvale della collaborazione delle altre discipline specialistiche comprese nel tronco comune. Al fine di assicurare una interazione continua tra disciplina madre e singola specialità, il tronco comune va attivato durante tutto il percorso formativo, seppure con una chiara prevalenza nel primo anno di corso.

7. La ripartizione dei CFU tra attività formative e attività professionalizzanti deve
garantire l'assegnazione di quanto meno il 70% dei CFU complessivi alle attività
professionalizzanti.

8. Tenuto conto dell'abolizione degli indirizzi stabilita dal D.L. 368/99, un adeguato
peso in termini di CFU è dato alle attività elettive in modo da consentire
l'elaborazione di curricula utili all'acquisizione di specifiche capacità
professionali.

9. La preparazione della tesi di specializzazione è parte integrante del percorso
formativo, è dotata di specifici CFU e vale, insieme alle attività elettive, a
caratterizzare il curriculum individuale.

10.A scopo esemplificativo, sono riportati negli allegati acclusi: lo schema normativo generale degli ordinamenti didattici (all. 1), una tabella tipo delle attività formative (all. 2) ed una proposta di articolazione del percorso formativo (all. 3). Si tratta di schemi esemplificativi suscettibili di adattamenti.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria sono una parte integrante dell'intero percorso formativo del medico e degli altri operatori specialisti, necessaria al conferimento delle capacità professionali specialistiche. Ciò comporta sul piano organizzativo e formativo una inscindibile continuità con il Corso di Laurea (a ciclo unico o specialistico). Il peso rivestito dall'aspetto professionalizzante rende d'altra parte necessaria una piena integrazione e compenetrazione con le attività assistenziali proprie delle strutture sanitarie, sia universitarie che extra universitarie. Le attività assistenziali devono assicurare un completo addestramento professionale pratico in conformità con le norme comunitarie. In base a queste premesse si è ritenuto utile specificare che:

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici
sono afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso di altre
Facoltà ove opportuno e necessario. Per specifiche tipologie (es. farmacia
ospedaliera, area veterinaria) sono previste afferenze ad altre Facoltà.

2. La Scuola ha sede presso una struttura universitaria ed è dotata di una propria
segreteria che ne assicuri l’autonomia funzionale e organizzativa.

3. La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti,
secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale.

4. La Scuola è dotata di risorse didattiche (aule, biblioteche, laboratori, ecc.)
adeguate al programma formativo previsto dall'ordinamento didattico e definito
dal Consiglio della Scuola, con piena aderenza agli standard proposti
dall'Osservatorio Nazionale.

5. Aspetti organizzativi e strutturali specifici e differenziati possono essere previsti
per le Scuole di Specializzazione dell'Area dei Servizi Clinici e sono indicati nei
relativi ordinamenti didattici.

6. Per l'Area Chirurgica un Regolamento ad hoc identifica
per ogni tipologia di Scuola gli interventi di piccola, media ed alta chirurgia necessari alla formazione dello specializzando. Analoghi regolamenti per le altre Aree sono previsti a scadenze periodiche per revisione delle attività professionalizzanti in rapporto con l’evoluzione tecnico-scientifica.

CORPO DOCENTE

Per rispondere alle esigenze dettate dal peso determinante delle attività professionalizzanti nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il Corpo Docente è primariamente composto da figure proprie della specificità della Scuola, con la piena utilizzazione delle figure professionali operanti nelle strutture universitarie e non universitarie inserite nella rete formativa.

In particolare valgono le seguenti linee direttive:

1 II corpo docente comprende docenti universitari (Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia e Ricercatori Universitari) e docenti non universitari operanti in strutture accreditate/convenzionate con la Scuola, nominati dalla Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.

2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel
settore scientifìco-disciplinare di riferimento della specialità (per le Scuole per le
quali non è identificabile un settore scientifìco-disciplinare di riferimento, almeno
un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad un settore scientifìco-disciplinare
dell'ambito specifico della tipologia della Scuola).

3. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del
settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola.
Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito delle attività formative caratterizzanti, specifico della Scuola. In entrambe i casi per esigenze particolari ed in via transitoria la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifìco-disciplinare identificato come affine.

4. Il corpo docente comprende almeno un docente universitario (Professori di ruolo o
fuori ruolo di I e II fascia e Ricercatori Universitari) per ciascuno degli Ambiti
delle Attività formative caratterizzanti e almeno un docente universitario per i
settori scientifico-disciplinari degli altri ambiti attivati nelle diverse attività
formative.

5. Per i settori scientifico-disciplinari compresi nelle Attività di base e nelle Attività
affini ed integrative è prevista la figura del Docente Consulente che, pur
rientrando nel corpo docente della Scuola, esplica la sua attività didattica a
carattere interdisciplinare senza obbligo di uno specifico corso formale.

6. Ai Docenti non universitari, per i quali sarà predisposto un opportuno quadro normativo di
riferimento, sono - su proposta del Consiglio della Scuola - affidati compiti di
attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale in rapporto con le
esigenze formative della Scuola. L'affidamento richiede una certificazione e/o una
verifica (da parte del Consiglio della Scuola) di esperienza didattica ed, ove
possibile ed opportuno, il servizio di almeno cinque anni presso strutture
specialistiche accreditate.

7. Per la funzione tutoriale sono previste tre distinte figure: a) il tutore ad personam,
individuato nel docente che segue e consiglia il singolo specializzando durante
tutto l'intero corso formativo specialistico; b) il tutore di gruppo, individuato nel
docente che segue un piccolo numero di specializzandi per lo svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti. Le due distinte figure tutoriali configurano un vero e proprio compito didattico, affidato a docenti universitari e a docenti affiliati; c) lo specializzando tutore identificato nello specializzando anziano che, secondo quanto determinato dal regolamento della Scuola, guida l'attività degli specializzandi dei primi anni di corso.

8. Per alcune specifiche competenze non presenti in ambito universitario o di strutture non universitarie accreditate/convenzionate con la Scuola, si potrà fare ricorso ad un limitato numero di contratti per esperti nel campo di interesse della tipologia della Scuola.

SPECIALIZZANDI

1. Lo specializzando è inserito a tempo pieno nelle attività formative della Scuola e
prende parte attiva alle attività assistenziali.

2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla acquisizione di
competenze professionali specifiche con una progressiva assunzione di
responsabilità personale nella esplicazione delle attività professionalizzanti fino a
raggiungere la piena autonomia. Va peraltro assicurata una adeguata formazione
culturale basata su una solida preparazione scientifica.

3. L'attività dello specializzando nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie non
può essere considerata o utilizzata a fini vicarianti le funzioni del personale di
ruolo previsto dalla struttura.

4. Il pieno impegno dello specializzando nelle attività formative teoriche e pratiche
richiede misure di armonizzazione con i vincoli, anche orari, previsti dal
contratto di formazione.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO, MONITORAGGIO E PROVA FINALE

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto è proposto l'uso di prove in itinere con cadenza regolata dai Regolamenti delle Scuole, basate su criteri definiti su base nazionale e modulate in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.

2. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è affidato all'uso del libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Fra le attività svolte deve essere comunque compreso l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.

5. Le Università rilasciano una certificazione che documenti l'intero percorso formativo (tipo Diploma Supplement) svolto dallo specializzando, indicando le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.


CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il nuovo ordinamento didattico, così come illustrato nelle linee di indirizzo sopra riportate, comporta un riassetto generale della “didattica”. In particolare vanno sottolineati i seguenti aspetti:

1. L’impostazione professionalizzante data alla Scuola comporta il pieno inserimento dello specializzando nelle attività delle strutture assistenziali della rete formativa. La formazione quinquennale finalizzata alla progressiva assunzione di responsabilità dello specializzando non comporta pertanto, anzi contrasta con la struttura dei corsi tradizionali, cadenzati secondo una sequenza semestrale o annuale di progressivo approfondimento della materia. Ciò vale anche per il tronco comune, nel senso che la formazione “comune” dovrà essere sviluppata durante tutto il percorso formativo, anche se con maggiore e netta prevalenza nei primi due anni.

2. La necessità che le Scuole di Specializzazione si avvalgano delle competenze specifiche di docenti di settori scientifico-disciplinari complementari, integrativi o di cosiddetta base è fuori discussione. È però evidente che non possono essere previsti, perché ridondanti e non sufficientemente specifici, corsi individualizzati per questi settori. È sufficiente sottolineare che le tipologie delle Scuole sono oltre 50, che per ciascuna di esse sono previste integrazioni con settori scientifico-disciplinari quali l’anatomia umana, l’istologia, la biochimica, la fisica medica, ecc. L’eventuale accorpamento di specializzandi di diverse tipologie per svolgere corsi comuni in questi settori comporterebbe necessariamente lo svolgimento di corsi generici e ripetitivi del corso di laurea. D’altra parte è utile, anzi necessario, che vengano assicurate in queste aree di sapere le specifiche conoscenze in rapporto con la tipologia della Scuola: ad esempio elementi di fisica per le tecniche di immagine, le specificità anatomiche per gli organi endocrini e i tessuti bersaglio, ecc. Per questa funzione di “consulenza” è stata proposta la figura del docente consulente che è quindi svincolato dallo svolgimento di un corso specifico.

3. L’impostazione professionalizzante della Scuola non implica la mancanza, anzi si oppone alla assenza di preparazione basata su una solida base scientifica. In questo senso la didattica va razionalizzata e non mortificata. Largo spazio dovrà essere dato alla attività didattica seminariale e interattiva, come misura alternativa alla didattica formale e frontale che dovrà essere limitata all’essenziale.

4. Le verifiche di apprendimento sono necessarie e dovranno essere coerenti con l’impostazione generale della Scuola. Le verifiche con cadenza annuale dovranno essere basate su una valutazione complessiva della graduale maturazione dello specializzando, riservando alle verifiche in itinere nel corso dell’anno o del semestre l’accertamento della preparazione nei settori specifici.

5. Le attività professionalizzanti, opportunamente programmate in rapporto con la specificità della tipologia, dovranno essere verificate e valutate con diverse metodologie: a) libretto sanitario, redatto dal tutore; b) cartelle cliniche; c) registri operatori e altri documenti.

6. Per le attività tutoriali sono previste tre figure: tutore ad personam, tutore di gruppo, specializzando-tutore. Il tutore ad personam è stato specificamente richiesto dagli specializzandi come figura di riferimento durante tutto l’intero percorso formativo. Questa figura potrebbe non essere obbligatoria. Il tutore di gruppo riveste una funzione estremamente importante in quanto si tratta del docente universitario e non universitario responsabile dello svolgimento e della verifica di specifiche attività formative professionalizzanti. Lo specializzando tutore, identificato nello specializzando anziano, è una figura che di fatto esiste già in molte Scuole, ma probabilmente si avvantaggerebbe di un riconoscimento ufficiale.

Questi aspetti non esauriscono il problema generale della didattica, ma vanno tenuti presenti in quanto fortemente caratterizzanti il nuovo ordinamento.


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